Statuto

Lo statuto di Confedertecnica

TITOLO I
COSTITUZIONE E SEDE

ART.1

E’ costituita dai Sindacati Nazionali rappresentativi delle Libere Professioni tecniche Federarchitetti, Federgeometri e Federperiti Industriali, la Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Professioni Tecniche denominata CONFEDERTECNICA.

Confedertecnica ha sede in Roma.

Confedertecnica, retta dal presente Statuto, è un organismo a carattere nazionale, autonomo, apolitico e senza fini di lucro, le cui organizzazioni aderenti rappresentano i liberi professionisti di ogni convinzione religiosa, politica ed appartenenza etnica, volontariamente associati per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati dalla Costituzione Repubblicana e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La durata di Confedertecnica viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II
SCOPO DI CONFEDERTECNICA

ART. 2

Scopo di Confedertecnica è individuare e rappresentare, presso tutte le sedi, le istituzioni ed i terzi in genere, interessi e istanze riconosciuti come comuni dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali delle Libere Professioni Tecniche che ad essa aderiscono.

A tal fine:

  1. Promuove il confronto tra gli interessi, le esigenze e le istanze delle singole Organizzazioni Sindacali ad essa aderenti, al fine di attuare, nel rispetto dell’autonomia delle stesse, un’azione coordinata, diretta secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale identificativa di interessi comuni.
  2. Ricerca e favorisce la composizione di eventuali contrasti o divergenze che dovessero insorgere tra le Organizzazioni Sindacali aderenti;
  3. Cura l’assistenza contrattuale alle Organizzazioni Sindacali aderenti, quali rappresentanti delle parti datoriali, per la stipula, i rinnovi e la gestione in genere del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi e delle società professionali tecniche;
  4. Può, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali aderenti, svolgere azioni di coordinamento e sostegno di iniziative e attività delle stesse che siano di interesse comune;
  5. Può costituirsi in uffici ed organismi internazionali, regionali e/o provinciali;
  6. Può aderire ad Organizzazioni ed Associazioni Nazionali, UE ed Internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri;
  7. Può svolgere, alle condizioni e nei limiti previsti dal presente Statuto, tutte le azioni ed assumere tutte le iniziative necessarie al perseguimento dello scopo sociale quali ad esempio:
    • Assumere e/o promuovere iniziative legislative;
    • Stipulare accordi, convenzioni e contratti;
    • Assumere l’assistenza patronale delle categorie ad essa aderenti ;
    • Organizzare studi e ricerche su temi di interesse comune;
    • Organizzare manifestazioni, convegni e congressi su temi di interesse comune;
    • Svolgere attività di promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione e di apprendistato;
    • Costituire o assumere quote di partecipazione in Enti e Società;
    • Aprire Uffici di rappresentanza o altre sedi sia in Italia che all’estero.
  8. Promuove il benessere sociale perseguendo l’elevazione del livello professionale e culturale, l’integrazione civile, la solidarietà, la collaborazione, la pari opportunità e l’integrazione delle nuove generazioni;
  9. Promuove, inoltre, l’attivazione di iniziative culturali, conferenze e attività di formazione, diffondendo, anche attraverso iniziative dirette, una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile;

ART. 3

Esula dagli scopi di Confedertecnica ogni attività di specifica pertinenza delle singole Organizzazioni Sindacali aderenti. Le stesse potranno, comunque, di volta in volta, conferirLe mandato di studiare e/o approfondire problematiche anche di propria specifica competenza, solo in quanto attinenti agli scopi sociali e non in contrasto con gli interessi delle altre organizzazioni sindacali aderenti.

Confedertecnica non dovrà, in alcun modo, svolgere azioni o intraprendere iniziative che possano venire in contrasto con quelle ritenute non di interesse comune dalle Organizzazioni Sindacali aderenti. A tal fine è indispensabile una continua e tempestiva informazione tra la stessa e queste ultime, di cui si farà carico la Segreteria della Giunta Esecutiva.

TITOLO III
ASSOCIATI

ART. 4

Oltre ai soci fondatori, possono far parte di Confedertecnica le Organizzazioni Sindacali Nazionali, UE o Internazionali di categoria rappresentative dei liberi professionisti esercenti le attività intellettuali tecniche.

La domanda di adesione a Confedertecnica deve essere indirizzata al Presidente, formulata per iscritto e contenere copia dello Statuto, debitamente registrato, dell’Organizzazione Sindacale di categoria richiedente, nonché l’espressa dichiarazione della stessa di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Sull’accoglimento della domanda di associazione si pronuncia il Consiglio Nazionale. La stessa viene accettata se raccoglie una maggioranza qualificata di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

L’esito della votazione sarà comunicato, per iscritto, dal Presidente di Confedertecnica all’Organizzazione Sindacale richiedente.

In caso di accoglimento l’Organizzazione neo ammessa è tenuta a perfezionare la propria adesione versando la quota associativa annuale relativa all’anno di ammissione, ridotta proporzionalmente in ragione del mese corrente l’ammissione, oltre ad eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti a Confedertecnica saranno registrate dall’apposito Libro degli Associati.

TITOLO IV
ORGANI DI CONFEDERTECNICA

ART. 5

Sono organi di Confedertecnica:

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Nazionale
  • La Giunta Esecutiva
  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Segretario
  • Il Tesoriere
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Il Collegio dei Probiviri

TITOLO V
L’ASSEMBLEA

ART. 6

L’Assemblea è il massimo organo di Confedertecnica ed è composta:

  1. a)   dai membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale;
  2. b) da due ulteriori delegati designati da ogni Organizzazione Sindacale aderente, da indicarsi di volta in volta, con diritto di voto;
  3. c) dai Presidenti delle Confedertecniche Regionali o da un loro rappresentante, designabile di volta in volta, senza diritto di voto.

ART. 7

Sono compiti dell’Assemblea:

  1. approvare la relazione programmatica redatta dalla Giunta Esecutiva ed approvata dal Consiglio Nazionale, nella quale sono individuati, gli obiettivi, le posizioni e gli interessi comuni che, come previsto nei precedenti art. 2 e 3, dovranno essere rappresentati da Confedertecnica;
  2. definire le iniziative e le strategie generali da adottare;
  3. esaminare i risultati dell’attività annuale di Confedertecnica;
  4. eleggere il Presidente, il Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere; con voto a maggioranza semplice dei presenti a scrutinio segreto o per acclamazione;
  5. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri; con voto a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto o per acclamazione;
  6. deliberare l’ammissione di nuove Organizzazioni Sindacali od Associazioni Sindacali a livello Nazionale, UE o Internazionali; con voto favorevole dei due terzi dei componenti l’Assemblea;
  7. deliberare la decadenza di qualifica di Associato; con voto favorevole dei due terzi dei componenti l’Assemblea;
  8. revocare la Giunta Esecutiva o uno dei suoi membri; con voto favorevole dei due terzi dei componenti l’Assemblea
  9. approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi, nonché il programma delle attività;
  10. approvare le quote associative annuali ivi compresi eventuali contributi straordinari;
  11. approvare eventuali modifiche statutarie; con voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’Assemblea.
  12. approvare l’adesione ad altre Organizzazioni od Associazioni a livello nazionale, UE o internazionale; con voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’Assemblea.
  13. ratificare, su proposta della Giunta Esecutiva, l’istituzione delle Confedertecniche Regionali;
  14. adottare l’eventuale provvedimento di decadenza delle Confedertecniche Regionali esistenti;
  15. approvare, su proposta ed iniziativa delle Giunta Esecutiva e del Comitato Nazionale, eventuali Regolamenti; con voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’Assemblea.
  16. sciogliere Confedertecnica; con voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’Assemblea.

ART. 8

L’Assemblea è convocata direttamente dal Presidente quando lo stesso lo ritiene opportuno e comunque:

  1. entro il mese di marzo di ogni anno, per l’esame del raggiungimento degli obiettivi fissati e per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di ottobre per l’approvazione del piano programmatico e del bilancio di previsione presentato dal Consiglio Nazionale;
  2. quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno delle Organizzazioni Sindacali aderenti, presentando uno schema di Ordine del giorno.

Nell’ipotesi ricorra il caso c), il Presidente predisporrà l’invio delle convocazioni ai componenti l’Assemblea entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta e l’Assemblea dovrà riunirsi entro i successivi trenta giorni.

In caso di inadempienza del Presidente l’Assemblea verrà convocata direttamente dai Presidenti delle Organizzazioni Sindacali che l’hanno richiesta, i quali ne fisseranno la data ed il luogo, stileranno e sottoscriveranno l’Ordine del giorno e lo invieranno a tutti i membri dell’Assemblea con le modalità previste dall’art. 9 dello Statuto.

ART. 9

L’Assemblea è convocata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica, spedita a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, con attestazione di invio.

L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza. Nei casi di urgenza, il termine di spedizione dell’avviso di convocazione può ridursi a cinque giorni prima della riunione ( ma in questo caso deve essere sempre inviato per telegramma o posta elettronica, con attestazione di invio).

ART. 10

L’Assemblea elegge in ogni sua riunione un presidente e un segretario ed è validamente costituita quando, in prima convocazione, sono presenti tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti e tutti gli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, quando sussiste la doppia condizione che sia presente sia la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali aderenti sia quella dei suoi membri con diritto di voto.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall’Assemblea.

In caso di espulsione di una Organizzazione Sindacale, la relativa votazione deve avvenire per scrutinio segreto qualora lo richieda uno dei componenti l’Assemblea presenti in aula.

Dei lavori dell’Assemblea viene redatto un verbale da parte del Segretario. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere inviato tempestivamente in copia a tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti.

Non sono ammesse al voto le Organizzazioni Sindacali non in regola con i pagamenti di cui all’art. 31.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti presenti, fatta eccezione per le deliberazioni seguenti, per le quali sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’Assemblea:

  • Revoca della Giunta Esecutiva o di uno dei suoi membri; art. 7 punto h);
  • Ammissione ed esclusione delle Organizzazioni Sindacali; art.7 punti f) e g);

e per le deliberazioni seguenti, per le quali è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’Assemblea:

  • Modificazioni del presente Statuto – art. 7 punto k);
  • Adesione ad altre Organizzazioni od Associazioni a livello nazionale, UE o internazionale – art. 7 punto l);
  • Approvazione o modifica di eventuali Regolamenti; art. 7 punto o);
  • Scioglimento di Confedertecnica; art. 7 punto p).

TITOLO VI
IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART.11

Il Consiglio Nazionale è costituito:

  1. dai componenti la Giunta Esecutiva;
  2. dai Presidenti di tutti i Sindacati aderenti o da loro delegati designabili di volta in volta;
  3. da un ulteriore Consigliere, designato in forma stabile da ognuna delle Organizzazioni Sindacali aderenti, ma comunque sostituibile dalle stesse, previa formale comunicazione scritta da inoltrarsi al Presidente prima della riunione di Consiglio.

ART.12

Sono compiti del Consiglio Nazionale:

  1. informare la Giunta Esecutiva delle iniziative in atto da parte delle organizzazioni aderenti;
  2. formulare annualmente una relazione programmatica che individui le tematiche di intervento ed elabori le conseguenti strategie, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  3. approvare i verbali delle riunioni di Consiglio Nazionale.
  4. nominare Commissioni di Lavoro di cui possono essere chiamati a far parte anche membri esterni alla Giunta o al Consiglio ed esperti non appartenenti a Confedertecnica.
  5. Indicare alla Giunta Esecutiva per le determinazioni conseguenti i rappresentanti di Confedertecnica presso Enti ed Organismi Nazionali ed Internazionali, ove tali rappresentanze siano richieste.
  6. delegare al Vice Presidente e ad altri soggetti specifiche funzioni per determinate materie.

ART.13

Il Consiglio Nazionale è convocato, con le stesse modalità previste all’art. 9 per le riunioni dell’Assemblea. in via ordinaria direttamente dal Presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di:

– accertare l’identità degli intervenuti;

– regolare lo svolgimento della riunione;

– constatare e proclamare i risultati di eventuali votazioni;

– percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

ART.14

Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio Nazionale sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Nazionale dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti

TITOLO XI
LA GIUNTA ESECUTIVA

ART.15

La Giunta Esecutiva è costituita da: Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, eletti direttamente dall’Assemblea, e da tanti altri membri quanti sono necessari a garantire che tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti abbiano un proprio rappresentante;

La Giunta esecutiva dura in carica per un periodo di quattro anni dalla data della nomina ed i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.

ART.16

Sono compiti della Giunta Esecutiva:

  1. procedere alla esecuzione degli atti consequenziali e congruenti con le linee programmatiche deliberate dall’Assemblea e definite dal Consiglio Nazionale.
  2. dare corso alle attività previste dai compiti statutari, in particolare per quanto richiamato all’ultimo comma dell’art.3.
  3. provvedere alla redazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, da presentare all’Assemblea;
  4. proporre le quote associative da sottoporre, col bilancio preventivo, all’approvazione dell’Assemblea;
  5. sottoporre annualmente all’Assemblea un resoconto consuntivo sull’attività svolta;
  6. approvare i verbali delle riunioni di Giunta.
  7. gestire l’immagine, la comunicazione ed in genere ogni manifestazione esterna;
  8. assumere ed eseguire ogni deliberazione di ordinaria amministrazione, ivi comprese quelle sui rimborsi spese dei suoi componenti;
  9. assumere ogni decisione su problemi di ordine operativo e/o di particolare urgenza;
  10. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale concernenti la nomina di Commissioni di Lavoro;
  11. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale concernenti la designazione di rappresentanti di Confedertecnica presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali;
  12. gestire l’organizzazione interna di Confedertecnica, con la possibilità di assumere dipendenti e/o un dirigente e di costituire un Ufficio Studi;

ART. 17

La Giunta è convocata, con le stesse modalità previste all’art. 9 per le riunioni dell’Assemblea, in via ordinaria dal Presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri.

ART. 18

Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Tutte le cariche previste nel presente statuto sono gratuite, salvo il riconoscimento, compatibilmente con le previsioni di bilancio, di un eventuale gettone di presenza stabilito dal Consiglio Nazionale ed approvato dall’Assemblea.

TITOLO VII
IL PRESIDENTE

ART. 19

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, è il rappresentante legale di Confedertecnica di fronte ai terzi ed in giudizio, dura in carica quattro anni e può essere eletto consecutivamente per una sola volta.

ART. 20

Sono compiti del Presidente:

  1. convocare la Giunta Esecutiva, il Consiglio Nazionale e l’Assemblea nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto;
  2. predisporre, di concerto con gli altri membri della Giunta Esecutiva, l’Ordine del giorno della Giunta, del Consiglio e dell’Assemblea;
  3. attribuire compiti e/o conferire deleghe temporanee ai membri della Giunta Esecutiva o ad altri soggetti indicati dal Consiglio Nazionale per attività particolari;
  4. vigilare sull’osservanza dello Statuto ed eventualmente richiamare gli organi statutari all’osservanza del medesimo;
  5. demandare al Collegio dei Probiviri le controversie statutarie ;
  6. delegare al Vice Presidente, nei casi di propria assenza o impedimento, le funzioni di rappresentanza.

TITOLO VIII
IL VICE PRESIDENTE

ART. 21

Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

ART. 22

Sono compiti del Vice Presidente:

  1. coadiuvare il Presidente nella gestione di Confedertecnica.
  2. svolgere le funzione a lui attribuite, comprese quelle di rappresentanza per le attività particolari oggetto di delega da parte del Consiglio Nazionale.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione dalla carica per decadenza, convocare l’Assemblea entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o della cessazione. La seduta di Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente dovrà avvenire comunque non oltre i trenta giorni successivi alle dimissioni o alla notifica di cessazione dalla carica.

TITOLO IX
IL SEGRETARIO

ART. 23

Il Segretario viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, ha la responsabilità organizzativa di Confedertecnica e da esecuzione alle deliberazioni della Giunta Esecutiva, del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea; dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

ART. 24

Sono compiti del Segretario:

  1. tenere un elenco delle Organizzazioni Sindacali aderenti e delle relative rappresentanze;
  2. predisporre, di concerto con il Presidente, l’Ordine del Giorno dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
  3. redigere i verbali del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e custodire i verbali delle riunioni dell’Assemblea,
  4. coordinare il funzionamento della Giunta Esecutiva e delle eventuali Commissioni di Lavoro;
  5. curare in genere la corrispondenza, l’invio degli avvisi di convocazione delle riunioni e l’archivio;
  6. predisporre annualmente un resoconto sull’attività svolta dalla Giunta Esecutiva.
  7. tenere costantemente e tempestivamente informate le Organizzazioni Sindacali aderenti sull’attività e sulle iniziative intraprese da Confedertecnica.

TITOLO X
IL TESORIERE

ART. 25

Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. Ha la responsabilità della tenuta dei registri contabili e della cassa, cura la riscossione delle quote associative e dei crediti in genere ed esegue i pagamenti.

ART. 26

Sono compiti del Tesoriere:

  1. predisporre annualmente il Bilancio Preventivo, entro settembre, ed il Bilancio Consuntivo, entro febbraio, da sottoporre alla Giunta Esecutiva per l’approvazione preliminare;
  2. richiedere le quote associative annuali ed ogni altro contributo deliberato;
  3. procede agli incassi ed ai pagamenti, tenere in ordine la contabilità sociale e gestire i C/C bancari e/o postali intestati a Confedertecnica di concerto con il Presidente;
  4. illustrare e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, il bilancio preventivo, ed entro marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, il bilancio consuntivo, precedentemente approvati dalla Giunta Esecutiva;
  5. relazionare periodicamente alla Giunta Esecutiva sulla situazione economica e di cassa di Confedertecnica;
  6. provvedere al rimborso delle spese documentate ed approvate dalla Giunta Esecutiva.

TITOLO XII
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tanti membri effettivi quante sono le Organizzazioni Sindacali aderenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni dalla data della loro elezione e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.

TITOLO XIII
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da tanti membri effettivi quante sono le Organizzazioni Sindacali aderenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni dalla data della loro elezione e possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta.

ART. 29

Il Collegio dei Probiviri è competente a redimere le controversie interne a Confedertecnica in materia di applicazione del presente Statuto e del Regolamento, nonché ad esprimersi sui pareri richiesti da almeno due Organizzazioni aderenti.

Le richieste di parere vengono inviate al Collegio dei Probiviri, per iscritto e motivate, dal Presidente.

Il Collegio dei Probiviri si esprime, inoltre, inappellabilmente, in merito ad eventuali ricorsi avverso la decisione di espulsione da Confedertecnica che siano ad esso direttamente inoltrati dall’ Organizzazione colpita da tale provvedimento.

TITOLO XIV
DECADENZA E REVOCA

ART. 30

Ogni Carica Sociale è soggetta a decadenza qualora chi la ricopre perda il diritto di rappresentanza dell’Organizzazione associata di appartenenza.

A seguito di comunicazione scritta, in tal senso, inviata alla Giunta Esecutiva, dal Presidente della Organizzazione associata di cui sopra, viene convocata l’Assemblea per procedere al rinnovo della o delle cariche sociali decadute.

I rappresentanti nominati da Confedertecnica negli organismi di qualsiasi tipo che nel corso dello stesso anno solare risultino assenti (giustificati o meno) a più della metà delle riunioni indette dall’organismo stesso, potranno essere revocati dalla Giunta Esecutiva su deliberato del Consiglio Nazionale.

TITOLO XV
QUOTE DI ASSOCIAZIONE

ART. 31

La quota associativa dovuta dai nuovi associati e quella annuale dovuta dalle Organizzazioni Sindacali aderenti, con le relative modalità di pagamento, sono proposte annualmente dalla Giunta Esecutiva ed approvate dall’Assemblea.

TITOLO XVI
PATRIMONIO

ART. 32

Il patrimonio di Confedertecnica è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili di proprietà;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate di Confedertecnica sono costituite:

  1. dalle quote associative annuali;
  2. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Le quote sociali e/o i contributi associativi versati dalle Organizzazioni Sindacali aderenti sono intrasmissibili e non valutabili.

TITOLO XVII
INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE

ART. 33

I componenti delle Organizzazioni Sindacali aderenti che ricoprono le cariche istituzionali dovranno osservare i seguenti criteri di incompatibilità:

  1. tra Presidenza o Segreteria Nazionale di Confedertecnica e Presidenza o Segreteria dell’ Organizzazione Sindacale Nazionale di appartenenza;
  2. tra Presidenza o Segreteria Nazionale di Confedertecnica e Presidenza o Segreteria di una Confedertecnica Regionale;

L’Assemblea, in circostanze particolari, può concedere una deroga alle situazioni di incompatibilità per un periodo massimo di sei mesi, trascorso il quale la carica in Confedertecnica si intende automaticamente decaduta.

Il Presidente di Confedertecnica non potrà assumere cariche in Consigli di Amministrazione di Enti la cui attività è collegata a Confedertecnica.

Tali Enti saranno individuati, di volta in volta, dal Consiglio Nazionale.

Ulteriori incompatibilità potranno essere definite su delibera del Consiglio Nazionale.

TITOLO XVIII
DECADENZA DI ORGANIZZAZIONE ADERENTE

ART. 34

La decadenza dalla qualifica di Organizzazione Sindacale aderente potrà avvenire:

  1. per cessazione dell’attività dell’Organizzazione Sindacale aderente;
  2. per recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente.
  3. per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione e l’appartenenza a Confedertecnica;
  4. per espulsione, proposta dalla Giunta Esecutiva e deliberata dall’Assemblea, a seguito di inadempimenti e violazioni alle norme del presente Statuto, preventivamente notificate.

In caso di espulsione, la relativa delibera dell’Assemblea dovrà essere comunicata per iscritto all’Organizzazione interessata, unitamente alle motivazioni del provvedimento.

Avverso la decisione di espulsione da Confedertecnica, l’Organizzazione interessata potrà inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di decadenza.

La decisione del Collegio dei Probiviri, da assumersi entro il termine di trenta giorni prorogabile per altri trenta, è inappellabile.

TITOLO XIX
CONFEDERTECNICHE REGIONALI E PROVINCIALI

ART. 35

Confedertecnica promuoverà la costituzione di propri Organi Regionali e Provinciali che opereranno nel rispetto del presente Statuto e del relativo Regolamento.

Gli organismi regionali o provinciali potranno richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento stesso, accordabili a seguito di apposita approvazione da parte del Consiglio Nazionale.

TITOLO XX
ESERCIZI SOCIALI – BILANCI

ART. 36

L’esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il sessantesimo giorno dell’anno successivo la Giunta Esecutiva invierà a tutte le organizzazioni sindacali aderenti il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, per l’approvazione da parte dell’Assemblea entro il novantesimo giorno.

Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta Esecutiva invierà a tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti il bilancio preventivo del successivo esercizio, per l’approvazione dello stesso entro il 31 ottobre.

TITOLO XXI
SCIOGLIMENTO DI CONFEDERTECNICA

ART. 37

Lo scioglimento di Confedertecnica può avvenire solo per delibera dell’Assemblea.

A seguito di tale delibera l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno all’operazione di liquidazione con l’assistenza dei Revisori dei Conti.

Il patrimonio di Confedertecnica, in caso di scioglimento, è devoluto ai singoli sindacati aderenti che ne facevano parte all’atto dello scioglimento secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti.

TITOLO XXII
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si applicano le norme di legge e quelle contenute nel Regolamento di attuazione che verrà proposto dalla Giunta Esecutiva e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro un anno dalla data di approvazione del presente Statuto.

TITOLO XXIII
NORME TRANSITORIE

ART. 39

Tutto quanto contenuto nel presente Statuto comincerà a maturare i suoi effetti a decorrere dalla data di approvazione.