La deroga in urbanistica – Significato – Esempi

by | 15 Mag, 2018

E’ di oggi un articolo interessante di EdilTecnico sulla deroga delle distanze nel caso di abbattimento delle barriere architettoniche.
L’articolo offre dunque uno spunto per un approfondimento.
Ci preme offrire spunti di approfondimento professionale che nulla vogliono togliere alla tanto discussa (e discutibile invero) Formazione Professionale Continua.
I nostri approfondimenti sono semplici “flash” che si augurano di dare la voglia a noi tecnici liberi professionisti per dei veri e propri approfondimenti personali, maggiormente necessari in un momento come questo di grande complessità lavorativa.
La definizione di “deroga”, la definizione di “sospensione”:
La deroga nasce da un contrasto fra norme di tipo diverso, nel senso che la norma derogata è una norma generale, mentre la norma derogante  è una norma particolare: è semplicemente un’eccezione alla regola. Per es l’art.1573 c.c. dice a proposito della durata dei contratti di locazione, che essi non possono essere stipulati per un periodo eccedente i 30 anni: ma gli art.1607 e 1629 “derogano” a questa regola generale per fondi destinati al rimboschimento, prevedendo termini maggiori (un altro es è quello dell’esclusione dall’obbligo di servizio militare per i ragazzi residenti in una zona calamitata).
Nel caso della deroga, una nuova norma sostituisce, in specifici casi, la disciplina prevista dalla norma precedente, che continua però ad essere applicata a tutti gli altri casi.
La differenza tra abrogazione e deroga sta proprio in questo: la norma abrogata perde efficacia per il futuro, e può riprendere a produrre effetti soltanto nel caso in cui il legislatore emani una ulteriore disposizione che lo prescriva (es. riviviscenza della norma abrogata); la norma derogata, invece, non perde la sua efficacia, ma viene limitato il suo campo di applicazione: per cui se dovesse essere abrogata la norma derogante, automaticamente si riespande l’ambito di applicazione della regola generale.
Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione di una norma, sospensione limitata ad un certo periodo e spesso a singole categorie o zone.
Fonte:
Tesionline – Istituzioni di diritto privato di Antonio Amato.
L’art. 2bis del D.P.R. 380/2001 – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati:
Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali“.
Il riferimento più puntuale circa le distanze tra fabbricati sono gli artt. 873 (distanza tra fabbricati) e 907 (distanza delle costruzioni dalle vedute) del codice civile. La distanza in questione è quella dei tre metri minimo.
Il punto nodale è questo.
Le opere per abbattere le barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi: bisogna rispettare la distanza non inferiore a tre metri stabilita dagli articoli 873 e 907 del codice civile.
Veniamo all’articolo di EdilTecnico.
Barriere architettoniche, derogabili le distanze dei regolamenti urbanistici

Lo prevede il il TAR di Milano, con la sentenza n. 809 del 27 marzo 2018. Vediamone le motivazioni, con riferimenti normativi e alla precedente giurisprudenza.

barriere architettoniche 
Le opere per abbattere le barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi: bisogna rispettare la distanza non inferiore a tre metri stabilita dagli articoli 873 e 907 del codice civile.
Con questa motivazione il TAR di Milano, con la sentenza n. 809 del 27 marzo 2018, ha respinto il ricorso proposto contro la delibera consiliare con la quale il Comune di Vedano al Lambro (Monza) aveva autorizzato un progetto di ristrutturazione edilizia consistente nella realizzazione di un ascensore e di un vano scala all’esterno della sagoma di un edificio di tre piani, per consentire ai proprietari di mettersi in regola con la disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’ articolo 79 del testo unico dell’edilizia (TUE) e all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236.
Il ricorrente aveva impugnato l’autorizzazione perché le opere in questione avevano soltanto lo scopo di “migliorare i servizi e il valore immobiliare dell’edificio” e il provvedimento era stato rilasciato in violazione del piano regolatore e del decreto ministeriale, perché la distanza legale tra l’edificio oggetto di ristrutturazione e un immobile del ricorrente era stata ristretta da 10 a 9 metri).
“Non può ragionevolmente negarsi che l’installazione di ascensori costituisca rimozione di barriere architettoniche”: la sentenza parte dalla definizione di barriere architettoniche dell’ articolo 2 del decreto ministeriale n.236 del 1989, che le definisce come “ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea”.
Ostacoli che, contrariamente a quanto sostenuto da chi ha fatto ricorso, possono esser anche scale di palazzi a più piani, “non affrontabili da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento per chiunque, a causa dell’età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici” (come si diceva nel Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 5 marzo2014, n. 1032).
Ci sono quindi tutte le condizioni per applicare l’ articolo 79 del TUE: gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche si possono realizzare in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, tranne il limite stabilito dagli articoli che dicevamo sopra, cioè 873 e 907 del codice civile. Questo a prescindere dal fatto che le opere in questione non possano qualificarsi come «costruzioni (si vedano anche Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 dicembre 2012, n. 6253;  Cassazione Civile, Sezione II, 3 febbraio 2011, nr. 2566; sentenza 8 novembre 2011, n. 526 del T.A.R. L’Aquila).