Glossario unico edilizia libera – Approfondimento

10 Mag, 2018

E’ stato pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018 n.81 il D.M. 2 marzo 2018 di “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del citato D. Lgs. 222/2016.

Nel Glossario sono presenti numerose specie di interventi riconducibili all’art. 6 co. 1 lettere a) e seguenti) del D.P.R. 380/2001.

Il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative del settore dell’edilizia riguardanti le norme antisismiche, della tutela del rischio idrogeologico, delle norme di sicurezza e di quelle antincendio e così via, è atto propedeutico alla esecuzione delle opere di cui al citato art. 6 del D.P.R. 380/2001 e che si possano eseguire senza titolo abilitativo.

Ma, ovviamente, ogni caso deve essere analizzato singolarmente sia nella sostanza che anche nel contesto.

Su questo presupposto si è pronunciata la sesta sezione  del Consiglio di Stato con una sentenza: la sentenza n.2715/2018 pubblicata il 7 maggio 2018.
Antefatto: il Dirigente dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XVIII di Roma Capitale ha ingiunto alla nuda proprietaria e all’usufruttuario e responsabile di una unità immobiliare di rimuovere, in quanto abusiva, una copertura con tenda in tessuto sorretta da una struttura principale e secondaria di legno installata sulla terrazza a livello del locale soffitta al sesto piano di un immobile.

Viene quindi fatto ricorso al T.A.R. che  respinge la richiesta per l’annullamento della determinazione 18 ottobre 2011 n.1748.

Secondo il Tar l’opera è ristrutturazione soggetta al necessario rilascio di un permesso di costruire, e non di un titolo edilizio minore, in quanto struttura stabile modificatrice della sagoma dell’edificio, e quindi in mancanza del permesso stesso ne è stata correttamente ingiunta la demolizione.

A questo punto viene chiamato in causa il Consiglio di Stato da parte dei ricorrenti.

Contro tale sentenza, viene proposta impugnazione, con appello che contiene un unico complesso motivo in cui si deduce, in sintesi estrema, il travisamento del fatto, dal momento che la struttura per cui è causa, a dire della parte appellante, sarebbe in realtà una tenda parasole, liberamente installabile su edifici i quali, come quello interessato, non si trovano in zona vincolata per ragioni storico artistiche o ambientali.

IL PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Con la sentenza n.2715/2018 pubblicata il 7 maggio, la sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello, osservando anzitutto che l’abuso contestato ai ricorrenti appellanti consiste nella realizzazione di una tettoia, “ovvero di un manufatto la cui disciplina non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza.

Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate.

Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e) quinquies, che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo.

La norma è stata introdotta dall’art. 3 del d lgs. 25 novembre 2016 n.222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti, come quella per cui è causa, per due ragioni.

In primo luogo, nel diritto delle sanzioni è principio generale e notorio, e come tale non richiede puntuali citazioni, che non si possano subire conseguenze sfavorevoli per un comportamento in ipotesi illecito nel momento in cui è stato realizzato, che più non lo sia quando si tratti di applicare le sanzioni stesse.
In secondo luogo, la giurisprudenza di cui subito si dirà, anche in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui s’è detto, distingueva all’interno della categoria in esame costruzione da costruzione assoggettandola a regime diverso a seconda delle sue caratteristiche”.

Il decreto ministeriale attuativo di cui s’è detto comprende, al n.50 del glossario delle opere realizzabili senza titolo edilizio alcuno, in particolare le cd pergotende, ovvero, per comune esperienza, strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera”.

Palazzo Spada osserva inoltre che “al polo opposto, v’è l’art. 10 comma 1 lettera a) del T.U. 380/2001, che assoggetta invece al titolo edilizio maggiore, ovvero al permesso di costruire, “gli interventi di nuova costruzione”. Come subito si vedrà, la giurisprudenza si fonda su tale norma per richiedere appunto il permesso di costruire nel caso di tettoie di particolari dimensioni e caratteristiche.

Si afferma infatti in via generale che tale struttura costituisce intervento di nuova costruzione e richiede il permesso di costruire nel momento in cui difetta dei requisiti richiesti per le pertinenze e gli interventi precari, ovvero quando modifica la sagoma dell’edificio: fra le molte, C.d.S. sez. IV 8 gennaio 2018 n.12 e sez. VI 16 febbraio 2017 n.694.

Da tutto ciò, emerge chiara una conseguenza: non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata. In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

Tutto ciò non si ritrova nel provvedimento impugnato, che come detto in narrativa si limita ad una descrizione generica di quanto rilevato, a fronte della quale, si noti, la difesa dei ricorrenti appellanti (già nel ricorso di I grado a p. 4) è nel senso che si tratterebbe di una tenda da sole scorrevole su binari, ovvero proprio di una delle pergotende di cui si è detto”.
La sentenza n.2715/2018 del Consiglio di Stato
 
 
La categoria “edilizia libera” – va ricordato – era stata ampliata proprio dal decreto “Scia 2” (D.Lgs. 222/2016), che vi aveva inserito alcuni interventi prima soggetti alla Cil (Comunicazione di inizio lavori), comunicazione abolita dallo stesso decreto. Tale ampliamento viene recepito dal glossario che, però, fa anche un passo in più e per ciascuna voce di “edilizia libera” contenuta nell’allegato A al decreto “Scia 2”, va a dettagliare quali attività non necessitano di comunicazione.

Quindi, se il decreto “Scia 2” liberalizzava, ad esempio, gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, il glossario, specifica che in tale voce vanno considerati i gazebo, i ripostigli per attrezzi e i pergolati, purché di limitate dimensioni (in questo caso la discrezionalità è ancora presente) e non stabilmente infissi al suolo. Vi rientrano, inoltre, gli arredi da giardino, come i barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche.

Previsto un secondo glossario

Con successivi decreti – si legge nel testo pubblicato in “Gazzetta” – «si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire». Dunque, dovrebbe essere realizzato un secondo glossario che comprenderà le opere realizzabili tramite titolo edilizio.

Ovviamente, bisognerà vedere se il prossimo governo deciderà di agire sulla stessa scia del precedente, confermando l’impegno sul fronte delle semplificazioni in materia edilizia. Intanto, il glossario appena pubblicato provvede a ridurre le incertezze normative riguardo alla classificazione degli interventi di edilizia libera. In particolare, il glossario nel riprendere le voci relative agli interventi di “attività libera” inserite nell’allegato A al DLgs 222 del 2016, in molti casi specifica in modo più chiaro e dettagliato quali attività sono da considerare “libere”.

Noi professionisti tecnici ci auguriamo una sempre più snella interpretazione delle normative alle quali con sempre maggiore affanno si cerca di “stare dietro”.

La “bulimia normativa” (definizione calzante dell’architetto Enrico Milone) a cui siamo da troppi anni sottoposti getta nel caos la professione; sempre più necessari sono gli approfondimenti o, addirittura come in questo caso, i pronunciamenti o le sentenze.

Noi crediamo fermamente che tutto questo lavoro di semplificazione dovrebbe partire dall’alto direttamente da chi legifera ed è preposto a tale compito e non demandato a quelle Istituzioni che – forse – dovrebbero avere modo e tempo di pronunciarsi su questioni di ben altra complessità.

 
Fonti: CASA & CLIMA.COM; Professione Architetto.