Ecobonus esteso anche agli edifici collabenti

by | 17 Mag, 2018

Accolta la proposta di Uncem per le detrazioni fiscali sugli interventi per il risparmio energetico sugli edifici rurali.
Edificio collabente: definizione e richiami alla Agenzia delle Entrate.
Fabbricato non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici.
Per immobile “collabente” deve intendersi quell’edificio, o parte di esso, che, a causa dell’accentuato livello di degrado, non è in grado di produrre reddito. Più propriamente, un fabbricato non abitabile o agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale in cui è censito o censibile. Un immobile, in sostanza, che si trova allo stato di rudere, la cui concreta utilizzabilità, pertanto, non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria, occorrendo, allo scopo, opere più radicali (cfr.: art. 3, comma 2, e art. 6, lett. c, d.m. n. 28 del 2.1.’98).
La categoria catastale di appartenenza è la F2 (fabbricati diruti, con tetto crollato e inutilizzabili). Chiarimento della Agenzia delle Entrate, con nota n. 29440 del 30.7.2013.
La nota chiarisce anche la procedura necessaria per ottenete la dichiarazione di un edificio come “collabente”: è necessario che alla dichiarazione predisposta dal professionista venga allegata una specifica relazione, datata e firmata, che rappresenti, mediante documentazione fotografica, lo stato dei luoghi e del fabbricato, accompagnata da un’autodichiarazione, resa dall’intestatario del cespite, che attesti l’assenza di allacciamento ai servizi primari (luce, acqua e gas).
Con la precedente nota n. 29439/2013 la Agenzia delle Entrate aveva precisato che la categoria F/2 – Unità collabenti, priva di rendita catastale, non è ammissibile quando l’unità immobiliare è censibile in un’altra categoria o quando l’unità non è individuabile o perimetrabile.
Dal punto di vista fiscale l’immobile riconosciuto come collabente, non essendo produttivo di reddito, non è soggetto all’Imu e alla Tasi. Alcuni Comuni, tuttavia, chiedono comunque il versamento di tali imposte in riferimento all’area di sedime, considerandola area fabbricabile e come tale assoggettabile al relativo regime impositivo.
Ciò premesso, gli immobili oggetto di censimento catastale sono definiti dall’art. 3 del dm 28/1998, che prevede che possano formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso, sono i seguenti:

  1. fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione
  2. costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell’accentuato livello di degrado
  3. lastrici solari
  4. aree urbane

Per per tali immobili sussiste la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.
Come fare per iscrivere in Catasto un immobile “collabente”?
Il dm 28/1998 definisce le modalità semplificate (art. 6 comma 1) per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, tra cui sono ricomprese le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili , a causa di

  • dissesti statici
  • fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici
  • assenza delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale

In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
La denuncia di tali costruzioni si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa per l’accatastamento delle unita’ immobiliari urbane.
E’ facoltà del tecnico allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l’aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa.
Al libretto di misure è allegato un estratto di mappa con l’indicazione della costruzione.
 
 
 

La novità.
E’ di queste ore la notizia che anche gli edifici “collabenti” possono usufruire di Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica.

La precisazione arriva in una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate. Il tema, e la richiesta di chiarimento nella direzione raggiunta, era stato posto da Uncem nello scorso autunno ai tecnici dell’Agenzia in occasione dei numerosi incontri a Roma e a Torino relativi agli accatastamenti degli edifici rurali non ancora iscritti al registro edilizio-urbano del Catasto. L’Ecobonus applicabile ai ruderi, presenti in numero molto elevato nei borghi alpini, favorisce così il recupero.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in Catasto o dalla richiesta di accatastamento e dal pagamento dell’Imu, se dovuta. Per usufruire dell’Ecobonus non conta la categoria catastale, spiega la circolare. La detrazione spetta quindi anche agli immobili rurali. Anche gli interventi realizzati sugli edifici classificati nella categoria catastale F2 (unità collabenti) possono ottenere l’Ecobonus. Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, le unità collabenti iscritte al Catasto possono essere considerate esistenti. Un’altra condizione perché le unità collabenti ottengano l’Ecobonus è che siano dotate di un impianto di riscaldamento. Non è invece necessario che l’impianto sia funzionante. È sufficiente dimostrare che l’impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Fonti:
CASA&CLIMA.COM; BibLus-net