Come e quando è possibile installare un ascensore in un immobile che ne sia sprovvisto?

9 Mag, 2018

L’installazione del nuovo ascensore rientra nella materia delle innovazioni da adottarsi con le maggioranze richieste dall’art. 1136 c.c. (richiamato dall’art. 1120 c.c.), che, anche laddove comportino l’utilizzo delle parti comuni ad opera di una parte dei condomini sono da ritenersi non lesive “dei diritti all’uso ed al godimento delle parti comuni da parte di ciascun condomino ai sensi dell’art. 1120, 2° co., c.c., considerato che il concetto di inservibilità espresso nel citato articolo va interpretato come sensibile menomazione dell’utilità che il condomino ritraeva secondo l’originaria costituzione della comunione” (Cass. n. 10445/1998).
Per “innovazione” è ovvio che si debba intendere quella che consista in modificazioni di entità tale da incidere sull’aspetto quantitativo e qualitativo della struttura. Dunque la sostituzione di un ascensore esistente con un altro nuovo non rientra tra le “innovazioni” (Cass. n. 5975/2004), così come gli adeguamenti alle nuove normative e via dicendo.
Ciò comporta che, qualora la sua installazione porti ad una limitazione del diritto altrui di qualunque specie (per es. la limitazione alla visuale dalle finestre della proprietà privata) si può anche giungere alla nullità della Delibera assembleare (Cass. n. 24760/2013).
Particolare attenzione è stata rivolta anche recentemente dai legislatori nel caso che l’ascensore serva come superamento di barriere architettoniche da parte di portatori di handicap o di disabili.
Con il D.Lgs. n. 222 del 25.11.2016 e soprattutto con il Glossario unico per le opere di edilizia libera del 2.03.2018 in attuazione della disciplina sulla S.C.I.A. di cui al D.Lgs. 222/2016, viene chiarito come tutti gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrino tra i lavori di edilizia libera. La procedura edilizia da intraprendere è quella riferita dunque alla C.I.L. (facoltativo).
Per gli ascensori interni, però, il Glossario specifica che gli interventi (anche di messa a norma), per essere considerati liberi, non devono incidere sulla struttura portante. In questo caso necessita la C.I.L.A.
Nel caso di immobili nei quali gli interventi siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica (ma non rientranti nelle categorie di cui all’art. 136 co. 1 lettere a), b) c) del Codice Urbani) è il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 a specificare che la realizzazione di “interventi indispensabili per la eliminazione di barriere architettoniche” sono soggetti a C.I.L. (Tabella A.4), qualora l’area interessata dalle opere sia spazio pertinenziale non visibile dallo spazio pubblico. In questo caso non necessita alcuna autorizzazione paesaggistica. Lo stesso si può dire se le opere comportino interventi c.d. “pesanti”dove la procedura è invece la C.I.L.A.
Se invece la realizzazione di ascensori esterni risulti visibile dallo spazio pubblico, allora (a prescindere dalla procedura della C.I.L. o della C.I.L.A.) occorrerà chiedere l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Infine un breve accenno al rispetto delle distanze minime. La Legge 13/1989 prescrive che le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche possano essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
A confermarlo il Tar Lazio che, con la sentenza 726/2014, ha stabilito che le opere per il superamento delle barriere architettoniche possono essere effettuate in deroga alle norme sulle distanze minime dei regolamenti edilizi.
Dunque in deroga a quanto prescritto nel dal Testo Unico per l’Edilizia (art. 79 D.P.R. 380/2001) e negli artt. 873 e 907 Codice Civile, che prescrivono una distanza minima di 3 metri utile a garantire le giuste condizioni di salubrità e salute.
 
Fonti:
Studio Cataldi – Il diritto quotidiano; La legge per tutti – Informazione e consulenza legale; DISABILI.COM; Edilportale.