Fonte: “Lavori Pubblici – Informazione tecnica on line”.
03/04/2018
Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato
elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.
I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito
internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.
Fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici – le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE
in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti
di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi
indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione
eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.
Dal 18 ottobre 2018, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno
emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a
partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati
quale documentazione illustrativa a supporto.
I requisiti di integrità , autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto
dal Codice della Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ricordiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con circolare 18 luglio 2016, n. 3 recante le Linee guida
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 ha fornito alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti
aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale,
allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.
____________________________________________________________________________________________
E’ dunque finalità del DGUE quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni
aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici l’adozione di un modello unico autodichiarativo per la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del
5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016.
elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.
I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito
internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve
essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.
Fino al 18 ottobre 2018 – data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2,
del Codice dei contratti pubblici – le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE
in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti
di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi
indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione
eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.
Dal 18 ottobre 2018, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno
emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a
partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati
quale documentazione illustrativa a supporto.
I requisiti di integrità , autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto
dal Codice della Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ricordiamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con circolare 18 luglio 2016, n. 3 recante le Linee guida
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 ha fornito alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti
aggiudicatori alcune prime indicazioni sul corretto utilizzo del DGUE nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale,
allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice.
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E’ dunque finalità del DGUE quella di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni
aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici l’adozione di un modello unico autodichiarativo per la
partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.
il modello di formulario per il DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del
5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016.