Abusi edilizi, ne risponde anche il vecchio proprietario

by | 28 Ago, 2019

Chi commette un abuso edilizio deve risponderne, anche se ha venduto l’immobile su cui l’intervento illegittimo è stato realizzato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza 4251/2019.

Abusi edilizi, il fatto

Nel caso preso in esame, il proprietario di un immobile aveva realizzato un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale. Poco dopo la fine dei lavori aveva venduto l’immobile.
Due anni dopo, in seguito al sopralluogo della Polizia Municipale, il Comune aveva rilevato che le condizioni igienico sanitarie dell’immobile non erano idonee a garantirne l’abitabilità. Per questo motivo, sentita alche la ASL, aveva ordinato lo sgombero dell’immobile ed emanato un provvedimento per il ripristino della situazione preesistente, con una serie di interventi a carico del precedente proprietario.

Abusi edilizi, le responsabilità dei proprietari

Di fronte al ricorso del vecchio proprietario, i giudici hanno spiegato che l’ordine di demolizione ha una natura “ripristinatoria” e prescinde dalla valutazione sui requisiti soggettivi del trasgressore.
Il responsabile dell’abuso, ha concluso il CdS, è sempre tenuto a risponderne, dal momento che risulta esecutore e committente delle opere illegittime, anche se nel frattempo ha alienato l’immobile in questione.
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